Per un intervento di manutenzione programmata il sistema di intermediazione pagoPA non sarà disponibile il giorno martedì 28/03/2023 a partire dalle ore 21:00 fino alle ore 00:00 del 29/03/2023.

Ci scusiamo per il disagio.

 

Cambio indirizzo all'interno del Comune

Cambio indirizzo all'interno del Comune

Ufficio: Ufficio Anagrafe
Referente: Ufficiali di Anagrafe delegati: Cristina Sarti e Massimo Santoni
Responsabile: Funzionario Umberto Cungi
Indirizzo: Palazzo comunale, via Piave n. 5 RUFINA (FI)
Tel: 055 8396525 - 523 - 520
Fax: 055 8397082
E-mail: ufficio.anagrafe@comune.rufina.fi.it - servizi.demografici@comune.rufina.fi.it
Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 - giovedì apertura pomeridiana dalle 15.00 alle 18.00. L'apertura pomeridiana del giovedì è sospesa nei mesi di luglio e agosto.

Modalità di richiesta

Entro 20 giorni dall'effettivo trasferimento i cittadini devono presentare la richiesta di cambio di indirizzo all'ufficio anagrafe del Comune di Rufina secondo le modalità di seguito riportate:

- recandosi personalmente presso l'ufficio Anagrafe
- tramite email ai seguenti indirizzi: servizi.demografici@comune.rufina.fi.it -  ufficio.anagrafe@comune.rufina.fi.it - urp@comune.rufina.fi.it - m.santoni@comune.rufina.fi.it
- tramite PEC al seguente indirizzo comune.rufina@postacert.toscana.it
- tramite raccomandata all'indirizzo Comune di Rufina, Ufficio Anagrafe, via Piave 5 50068 Rufina
- tramite fax al numero 055 8397082

In caso di trasferimento di un intero nucleo familiare, il cambio di indirizzo può essere effettuato da uno qualsiasi dei componenti della famiglia, purchè maggiorenne e in possesso di consenso scritto e fotocopia del documento di identità dei deleganti, nonchè dei dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare.

Nel caso di Trasferimento di residenza in un'abitazione dove è già presente un altro nucleo familiare:
1) Se le due famiglie sono legate da vincoli di parentela e/o affettivi è necessario che al momento della denuncia sia presente anche uno dei suoi componenti maggiorenni, munito di documento valido di identità, perché dichiari di essere d'accordo alla variazione della composizione del proprio nucleo familiare.
2) Se le due famiglie non sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione o tutela, dovranno dichiarare se intendono:
- costituire un unico nucleo familiare in ragione dell’esistenza di vincoli affettivi
  oppure
- costituire distinti nuclei familiari.

 

Requisiti del richiedente

Il cambio d'indirizzo deve essere effettuato da cittadini maggiorenni.

Documentazione da presentare

  • Dichiarazione di cambio di indirizzo
  • Eventuale Patente di guida
  • Targhe di eventuali veicoli intestati
  • Estremi catastali dell'unità immobiliare di destinazione
  • Per i cittadini comunitari documentazione attestante i requisiti previsti dal D.lgs 30/2007 (attestazione di regolarità di soggiorno)
  • Documento d'Identità (Carta d'identità o Passaporto)
  • Permesso di soggiorno in caso di cittadini extracomunitari

    Per i cittadini extracomunitari:

    - in possesso di permesso di soggiorno scaduto da non più di 60 giorni devono presentare le ricevute postali comprovanti la richiesta di rinnovo effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno;

    - per i lavoratori in attesa del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l'immigrazione; ricevuta della domanda di rilascio del permesso di sogggiorno per lavoro subordinato presentata al suddetto sportello; ricevute postali attestanti l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;

    - per i cittadini che hanno fatto richiesta di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: esibizione del visto d'ingresso; fotocopia del nulla osta rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione; ricevute postali attestanti l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno

Tempi

Il cambio avviene entro 2 giorni dalla presentazione della Dichiarazione di cambio di indirizzo, salvo accertameto negativo da parte della Polizia Locale entro 45 giorni.

Normativa di riferimento

L. 24 Dicembre 1954 n. 1228
D.P.R. 30 Maggio 1989 n. 223
Decreto Legge 9 Febbraio 2012 n. 5 convertito in Legge 4 Aprile 2012 n. 35

Reclami ricorsi opposizioni

Le vertenze che insorgono tra ufficiale d'anagrafe ed il cittadino sono risolte dal Prefetto, su segnalazione del cittadino stesso.
La Prefettura della provincia in cui ha sede il Comune è competente a curare l'istruttoria e decidere sul ricorso gerarchico avverso il provvedimento con il quale l'Ufficiale di Anagrafe di un Comune:

  • respinge la richiesta di iscrizione o cancellazione di un soggetto o di una famiglia nell'anagrafe della popolazione residente;
  • provvede d'ufficio alla iscrizione nell'anagrafe o trasferisce la residenza; 
  • rifiuta il rilascio di un certificato anagrafico o rilascia un certificato contenente errori.

Il ricorso, in bollo da 16,00 Euro, deve essere presentato alla Prefettura entro 30 gg. dalla notifica della decisione dell'ufficiale di anagrafe.
Al ricorso potranno essere allegati eventuali documenti utili a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente.

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