Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

IMU 2014

Dettagli

Descrizione breve
Entro il 16 Dicembre sono tenuti a pagare il saldo IMU coloro che possiedono fabbricati, iscritti o iscrivibili in catasto, aree fabbricabili e terreni diversi dai terreni agricoli.
Data:

Tempo di lettura:

3 minuti

Image
Descrizione immagine non disponibile
Descrizione immagine non disponibile

Descrizione

Acconto 16 giugno 2014
Saldo 16 dicembre 2014


CONSULTA LE ALIQUOTE

 

CHI DEVE PAGARE

Entro il 16 Dicembre sono tenuti a pagare il saldo IMU coloro che possiedono fabbricati, iscritti o iscrivibili in catasto, aree fabbricabili e terreni diversi dai terreni agricoli.
Novità: Per le abitazioni principali l'IMU è dovuto solo se di categoria catastale A1, A8 e A9

 

ALIQUOTE
L'aliquota ordinaria per tutti gli immobili è 10,6 per mille.
L'aliquota per abitazione principale (A/1 A/8 A/9) è 5,0 per mille
L’aliquota ridotta per le seguenti categorie di immobili e del 9,6 per mille

• Immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del TUIR, quindi immobili relativi ad imprese commerciali e immobili i quali costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti o professioni)
• Immobili posseduti dai soggetti passivi IRES
• Immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato

 

IMMOBILI DI CATEGORIA D
Novità: per tale tipologia di immobili l'aliquota da applicare è quella deliberata del 10,6 o 9,6 per mille, se per le fattispecie sopra descritte, così ripartita:
• nella misura del 7,6 per mille allo Stato codice F24 3925
• nella misura del 3,0 per mille o del 2,0 per mille al Comune codice F24 3930

 

ENTI NON COMMERCIALI
Novità:
1. Pagano l'IMU 2014, per gli immobili e/o per la parte di immobili destinati ad attività commerciale, in tre rate ovvero entro il 16 giugno 2014 (acconto) entro il 16 dicembre 2014 (acconto) entro il 16 giugno 2015 (saldo).
2. Presentano la dichiarazione IMU/TASI ENC esclusivamente in via telematica ed entro il 30 SETTEMBRE 2014 secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2014

BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore su cui calcolare l'imposta è costituita dall'ammontare della rendita risultante in catasto rivalutata del 5% e moltiplicata per moltiplicatori previsti.
Per i terreni la base imponibile è costituita dalla rendita domenicale rivalutata del 25% e moltiplicata per 135

DICHIARAZIONE
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2013 la dichiarazione IMU andrà presentata entro il 31 luglio 2014.
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione IMU andrà presentata entro il 30 giugno 2015.

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento dell'imposta potrà essere effettuato solo tramite il Mod. F24 utilizzando gli appositi codici tributo.

Nella Home page del nostro sito internet sulla sinistra è disponibile il link CALCOLO IUC con il quale potrete facilmente calcolare il dovuto sia a titolo di TASI che di IMU e stampare il relativo modello F24.

Inoltre è possibile verificare la propria rendita catastale seguendo il seguente percorso: www.agenziaterritorio.it - privati - visure catastali; digitando il codice fiscale e gli identificativi catastali: foglio - particella - subalterno.

 

Allegati

Ultimo aggiornamento:

11/11/2015, 12:12