Accesso civico

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 33/2013 l'Accesso Civico prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati ed allo stesso tempo attribuisce a chiunque il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, il richiedente non è tenuto a motivare la richiesta deve essere motivata, e' inoltre gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

 

RICHIESTE DI ACCESSO (atti, civico e generalizzate)

  • Anno 2017 - Nel corso dell'anno non sono pervenute richieste di accesso.
  • Anno 2016 - Nel corso dell'anno non sono pervenute richieste di accesso.
Ultimo aggiornamento: Gio, 07/06/2018 - 12:03