IMU agricola

In base al decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 gennaio scorso ed in corso di conversione cambiano i criteri per stabilire se un comune rientra nelle categorie di non montano, parzialmente mont

In base al decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 gennaio scorso ed in corso di conversione cambiano i criteri per stabilire se un comune rientra nelle categorie di non montano, parzialmente montano o totalmente montano.


Si fa ancora riferimento all’Elenco ISTAT “Elenco Comuni Italiani” pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica ma non più alla colonna M – Altitudine del centro (metri) ma bensì alla colonna O dove è indicato il requisito di Comune Montano ( lettera T = totalmente montano – lettera P = parzialmente montano.


Il testo prevede che a decorrere dall'anno in corso 2015 e retroattivamente anche dall’anno di imposta 2014 , l'esenzione dall'imposta municipale propria (Imu) si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.

In base a tali criteri i terreni agricoli situati nel comune di Rufina non sono soggetti al pagamento dell'IMU.
 

Ultimo aggiornamento: Mer, 11/11/2015 - 12:12