Informativa e scadenze
L’Imposta Municipale Propria – IMU – inizialmente istituita in via sperimentale con il D.Lgs. 23/2011, ha subìto nel tempo profonde modificazioni. L’attuale IMU, componente della IUC, (Imposta Unica Comunale) comprensiva di TASI e TARI, è stata istituita con la Legge 27/12/2013 n. 147, ed ai tributi sono state apportate varie modifiche, in ultimo con la legge 28/12/2015 n. 208, la quale ha disposto, dal 2016, l’esenzione TASI per l’abitazione principale e le relative pertinenze.
IMU
- Sono soggetti all’IMU gli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali non di lusso e delle loro pertinenze ( le abitazioni accatastate in categoria A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze rimangono soggette al pagamento dell’IMU). Sono inoltre esenti nel Comune di Rufina i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, i “fabbricati merce” invenduti dalle imprese costruttrici purchè non locati ed i terreni agricoli e non coltivati in quanto ubicati in comune montano.
- Sono tenuti a pagare IMU coloro che possiedono fabbricati, iscritti o iscrivibili in catasto e aree fabbricabili, con esclusione dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa purchè di categoria diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di tre unità immobiliari, una per ogni categoria catastale indicata.
- Dall’anno 2015 e applicabile anche per il 2016, è considerata adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, già PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
- Dal 2016 la Legge 208/2015 ha introdotto le seguenti modifiche:
1 – La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categoria A/1, A8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che
- il contratto sia registrato
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
- Il soggetto passivo attesti il possesso dei suddetti requisiti mediante la dichiarazione IMU da presentare entro il 30 Giugno 2017.
2 – L’imposta è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431; il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione IMU entro il 30 Giugno 2017.
3 – L’imposta non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- Gli Enti non commerciali sono tenuti al pagamento dell’IMU per gli immobili e/o per la parte di essi destinati ad attività commerciale, in tre rate ovvero entro il 16 giugno 2016 (acconto) entro il 16 dicembre 2016 ( acconto) e entro il 16 giugno 2017 ( saldo). Si ricorda che entro il prossimo 16 giugno 2016 è dovuto il saldo anno 2015. In caso di presentazione di dichiarazione IMU questa deve avvenire esclusivamente per via telematica, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell’Economa e delle Finanze.
TASI
A seguito dell’esenzione dell’abitazione principale, disposta con legge 208/2015, nel Comune di Rufina rimangono soggetti alla TASI le abitazioni principali accatastate in categoria A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze e i “fabbricati merce” invenduti dalle imprese costruttrici purchè non locati.
Le scadenze per i pagamenti, da effettuare in autoliquidazione, mediante Modello F24 sono: 16 GIUGNO Acconto - 16 DICEMBRE Saldo
Per agevolare il calcolo e la stampa del Modello F24 è disponibile sul nostro sito internet il Calcolo IUC già aggiornato con le aliquote 2016.