Nuove norme, più semplici e omogenee su tutto il territorio regionale, per la raccolta dei funghi. La legge regionale n.
Nuove norme, più semplici e omogenee su tutto il territorio regionale, per la raccolta dei funghi. La legge regionale n. 16 del 22/3/1999 che disciplina l'attività di raccolta degli epigei spontanei è stata modificata recentemente in alcuni aspetti sostanziali dalla legge regionale n. 58 del 17/11/2010 che entra in vigore il 1 gennaio 2011.
Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l’autorizzazione che viene adesso rilasciata dalla Regione Toscana, e non più dal Comune di residenza del richiedente.
Numero di conto corrente
L’autorizzazione alla raccolta è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi previsti sul conto corrente postale n. 6750946 intestato all’Amministrazione regionale.
La ricevuta deve riportare la causale ‘Raccolta funghi’ e le generalità del raccoglitore e va conservata e portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.
Residenti in Toscana
I residenti in Toscana devono versare 13 euro per un’autorizzazione valida sei mesi oppure 25 euro per un anno; tali importi sono ridotti della metà per chi risiede nei territori classificati montani ai sensi della L. 991/1952.
Di analoga riduzione beneficiano i ragazzi, tra i 14 ed i 18 anni, che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalla Amministrazioni provinciali o dalle Comunità montane e abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza.
Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi i nessuna autorizzazione.
Autorizzazione turistica
I non residenti in Toscana devono, invece, pagare 15 euro per un giorno, oppure 40 euro per sette giorni consecutivi. La data o l’indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura ‘Raccolta funghi’.
In base a specifiche convenzioni con la Giunta regionale, i Comuni toscani possono attivare ulteriori modalità di riscossione degli importi per i non residenti. In questo caso viene riconosciuta ai Comuni una parte degli introiti.
Versamenti effettuati entro il 2010
Le autorizzazioni acquisite dai residenti in Toscana entro la data del 31.12.2010 mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza (sei, dodici o trentasei mesi dalla data del versamento); le autorizzazioni turistiche decadono alla data del 31/12/2010.
Tutte queste sono le principali novità, introdotte con la L.R. 58/2010 ed entrate in vigore il 1 gennaio 2011, che modificano alcuni aspetti della precedente legge del 1999.
3 kg il tetto giornaliero
Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi a testa, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a dieci solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana, facciano la raccolta nel proprio comune di residenza.
Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica, una semplice dichiarazione alla Comunità montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza.
Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita domanda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.
Divieti per alcune specie
E’ vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:
- quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini);
- due centimetri per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo)
E’ vietata inoltre la raccolta dell’ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.
Condizioni per la raccolta
La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali è permesso l’accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.
La raccolta può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto. Nella raccolta non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).
I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore.
E’ vietato l’uso di sacchetti di plastica.
Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale.
Province, Comunità montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all’interno delle aree boscate.
Info
Per informazioni, rivolgersi a URP Regione Toscana, al numero verde 800-860070.