La denuncia di nascita si può fare:
1) entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale dove è avvenuta la nascita;
2) entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato civile del comune dove è avvenuta la nascita o del comune di residenza dei genitori. Se i genitori hanno residenze diverse, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il comune di residenza della madre. Se la denuncia di nascita viene fatta nel comune di residenza del padre, il bambino entrarà comunque a far parte dello stato di famiglia della madre.
La denuncia di nascita è una dichiarazione obbligatoria che può essere effettuata dai genitori o da un loro procuratore speciale, dal medico, l'ostetrica o persona presente al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Se i genitori non sono coniugati, la denuncia deve essere fatta da entrambi.
Se la denuncia si fa presso lo Stato civile occorre presentare:
- l'attestato di nascita rilasciato dall'Ospedale;
- un documento di identità valido (il passaporto se stranieri) del genitore dichiarante o di entrambi i genitori se non sono coniugati.
D.P.R. 3/11/2000, n. 396;
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