Si ricorda che il prossimo 26 gennaio scade il termine per il pagamento dell'IMU 2014 per i terreni agricoli.
Il decreto interm.le 28/11/2014 ( G.U. n. 284 del 06/12/2014) ha modificato l’elenco dei comuni montani nei quali era prevista l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i terreni agricoli ex art. 7 del D.Lgs. 504/92.
In base a tale decreto, con effetto retroattivo dal 01.01.2014, il Comune di RUFINA non è più considerato comune montano (elenco ISTAT 2012) e pertanto i TERRENI AGRICOLI (ubicati in qualunque parte del territorio comunale) sono soggetti al pagamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 2014.
l D.L. 16/12/2014 n. 185 (G.U. 291/2014) e il comma 692 della Legge 23/12/2014 n. 190 (G.U. 300/2014) hanno disposto la proroga del versamento dell’IMU sui terreni agricoli per l’anno 2014 al 26 gennaio 2015, in unica rata. L’aliquota applicabile per tali terreni è quella di base fissata dall’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011: 7,6 per mille.
CALCOLO IMU DOVUTA
CODICE TRIBUTO: 3914 CODICE CATASTALE COMUNE DI RUFINA: H635
Per i terreni non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali, il valore IMU è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutato del 25 per cento con applicazione del moltiplicatore 135.
Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, purchè posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75, da applicarsi al reddito dominicale rivalutato del 25 per cento.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino ad € 15.500.
b) del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500.
c) del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000.
Si ricorda infine che i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, cioè quelli in categoria catastale D10 e quelli iscritti in catasto con annotazione della sussistenza dei requisiti di ruralità, sono esenti dall’IMU e nel Comune di Rufina NON sono soggetti al pagamento della TASI 2014, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2014.