Referendum popolare del 28 Maggio 2017
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Descrizione
Nella G.U. n. 62 del 15 Marzo 2017 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica coni quali sono stati indetti per il giorno di domenica 28 Maggio 2017 i referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione (Referendum abrogativo) con le seguenti denominazioni: "Abrogazione disposizione limitative della responsabilità solidale in materia di appalti"; Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (Voucher)".
DISPOSIZIONI PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO ED ISCRITTI ALL'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).
Gli elettori residenti all'estero votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero, pertanto i loro nominativi vengono inseriti d'ufficio in elenco elettori e riceveranno il plico elettorale al loro domicilio. A tal fine si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il consolato di riferimento circa il proprio indirizzo di residenza. Detto ciò è fatta salva la facoltà degli elettori italiani residenti all'estero di venire a votare in italia nel comune di iscrizione anagrafica, previa apposita e tempestiva opzione. Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori stabilmente residenti all'estero , ai sensi dell'art. 1, comma 3 e 4 della legge n. 459/2001nonchè dell'art. 4 del d.PR N. 104/2003 deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione cioè entro il 25 Marzo 2017.
Il cittadino residente all'estero iscritto all'AIRe che vuole optare per il voto in Italia dovrà far pervenire al consolato competente per residenza un'apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione elettorale per la quale intend esercitare l'opzione. La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità e può essere consegnata a mano (anche tramite persona diversa dall'interessato) o inviata per posta anche telematica (Email o PEC). Tale opzione può essere revocata con le edesime modalità ed entro gli stessi temini previsti per il suo esercizio (35 marzo 2017. Al fine di semplificare l'esercizio di tale diritito alleghiamo un modello di opzione che gli interessati possono utilizzare per esercitare l'opzione di voto. Le modalità di trasmissione al consolato competente restano quelle testè indicate.
DISPOSIZONI PER GLI ELETTORI TEMPORAMENTE ALL'ESTERO (NON ISCRITTI ALL'AIRE).
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani - legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52.
Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall’estero, dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO IL 26 APRILE 2017 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una dichiarazione di OPZIONE.
L’opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, di essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni (comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001). La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
Si fa riserva di fornire un apposito modello di opzione che potrà essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza, non appena disponibile.