IMU agricola
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26 Gennaio 2015
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Descrizione
In base al decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 gennaio scorso ed in corso di conversione cambiano i criteri per stabilire se un comune rientra nelle categorie di non montano, parzialmente montano o totalmente montano.
Si fa ancora riferimento all’Elenco ISTAT “Elenco Comuni Italiani” pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica ma non più alla colonna M – Altitudine del centro (metri) ma bensì alla colonna O dove è indicato il requisito di Comune Montano ( lettera T = totalmente montano – lettera P = parzialmente montano.
Il testo prevede che a decorrere dall'anno in corso 2015 e retroattivamente anche dall’anno di imposta 2014 , l'esenzione dall'imposta municipale propria (Imu) si applica:
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.
In base a tali criteri i terreni agricoli situati nel comune di Rufina non sono soggetti al pagamento dell'IMU.