La modulistica di uso frequente è scaricabile nella sezione documenti e modulistica oppure direttamente presso l'ufficio relazioni con il pubblico.
Essere cittadini Italiani o dell'Unione Europea. Può essere presentata anche da cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in italia, nel caso la dichiarazione riguardi stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Attenzione: la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è soggetta al pagamento nè dell'imposta di bollo nè dei diritti di segreteria.
Solo per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentarsi a soggetti privati, l' eventuale autentica della sottoscrizione è invece soggetta al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
Immediato
Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore dell'art. 15 della L. 183/2011, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ( art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 ). La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che sostituisce il certificato è obbligatoria nei rapporti con le Pubbliche Amministrazione e con i Gestori di pubblici servizi e facoltativa nei rapporti con i privati. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione che riguarda stati, qualità personali, e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato oppure relativi ad altri soggetti cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse.
IL CITTADINO E' RESPONSABILE DI QUELLO CHE DICHIARA CON L'AUTOCERTIFICAZIONE.
Le amministrazioni e i privati hanno la potestà di effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di FALSA DICHIARAZIONE il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.
Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
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