Per un intervento di manutenzione programmata il sistema di intermediazione pagoPA non sarà disponibile il giorno martedì 28/03/2023 a partire dalle ore 21:00 fino alle ore 00:00 del 29/03/2023.

Ci scusiamo per il disagio.

 

Convivenze di fatto

Convivenze di fatto

Ufficio: Anagrafe
Referente: Ufficiale di anagrafe Sarti Cristina
Responsabile: Responsabile di U.O. Angela Cavaciocchi - Responsabile Area Umberto Cungi
Indirizzo: via Piave, 5
Tel: 055 8396525 - 520
E-mail: servizi.demografici@comune.rufina.fi.it
Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 - giovedì apertura pomeridiana dalle 15.00 alle 18.00. L'apertura pomeridiana del giovedì è sospesa nei mesi di luglio e agosto.

Descrizione

Le convivenze di fatto sono regolate dalla legge 20 maggio 2016 art.1, commi dal 36 al 65, si tratta di un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali

Modalità di richiesta

Dichiarazione all'ufficiale d'anagrafe del comune di residenza

Requisiti del richiedente

- essere maggiorenni;

- uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;

- assenza di rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile;

- coabitazione e dimora abituale nello stesso Comune .

Documentazione da presentare

Vedi modulistica allegata

Iter procedura

Presentazione della dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto all'ufficiale d'anagrafe

Registrazione entro i due giorni lavorativi successivi

Fase istruttoria e relativi accertamenti nel termine di 45 giorni

La dichiarazione di convivenza può essere presentata anche contestualmente alla dichiarazioen di residenza

Tempi

45 giorni

Informazioni

DIRITTI

1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.

2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

3. Potere di rappresentanza: Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

4. Diritti inerenti la casa: In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.

Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto

5. Diritti all’assegnazione della casa popolare: Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

6. Impresa familiare. Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

7. Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: E’ esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

8. Risarcimento del danno: In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

 

CONTRATTO DI CONVIVENZA

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza .

Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.

 

Contenuto del contratto 

1. l’indicazione della residenza;

2. le modalità di contribuzione  alle  necessità  della  vita  in  comune,  in  relazione alle  sostanze  di  ciascuno e alla capacità  di lavoro  professionale  o  casalingo;

3. il  regime  patrimoniale  della  comunione  dei  beni,  di  cui  alla  sezione  III  del capo VI del titolo VI del libro primo del codice  civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza.

 

Nullità del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:

- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;

- in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);

- minore età di uno dei conviventi;

- interdizione di una delle parti;

- condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte
 

Risoluzione del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si risolve per:

a) accordo delle parti;

b) recesso unilaterale;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

d) morte di uno dei contraenti.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato

 

Il diritto agli alimenti

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del c.c.” (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 cc. non siano in grado di farlo. In base all’articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.

Normativa di riferimento

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - REGOLAMENTO ANAGRAFICO

art.5, Legge 24 Dicembre 1954 n.1228; art.7, D.P.R. 30 Maggio 1989 n.223.

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.

Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80)

Circolare della Prefettura del 03/06/2016 - Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“. Prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto

 

FEEDBACK



Aiutaci a migliorare!

La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie!

Lascia il tuo feedback

I campo con * sono obbligatori.

Valutazione *