Dichiarazione di residenza

Dichiarazione di residenza

Ufficio: Ufficio anagrafe
Referente: Mirko Becattini
Responsabile: Sara Marroncini
Indirizzo: Comune di Rufina, via Piave, 5 50068 Rufina (FI)
Tel: 055 8396522
Fax: 055 8397082
E-mail: ufficio.anagrafe@comune.rufina.fi.it - urp@comune.rufina.fi.it
Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Modalità di richiesta

La dichiarazione di residenza può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • recandosi presso l'ufficio anagrafe
  • accedendo all'ANPR al seguente link: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/
  • inviando una e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ufficio.anagrafe@comune.rufina.fi.it - urp@comune.rufina.fi.it
  • inviando una PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.rufina@postacert.toscana.it
  • inviando una raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Rufina, ufficio anagrafe, via Piave, 5 50068 Rufina (FI)
  • inviando un fax al seguente numero: 055 8397082

Requisiti del richiedente

Dimora abituale nel Comune di Rufina

Documentazione da presentare

1) I cittadini italiani interessati al trasferimento di residenza devono presentare i seguenti documenti:

  • dichiarazione di residenza
  • documento d'identità
  • patente di guida (se in possesso)
  • documento attestante la titolarità dell'alloggio
  • dichiarazione del proprietario o ricevuta di iscrizione del contratto all'Agenzia delle Entrate (se non si è proprietari dell'alloggio)

2) I cittadini comunitari interessati al trasferimento di residenza devono presentare i seguenti documenti:

2.1) se lavoratori:

  • dichiarazione di residenza
  • documento d'identità
  • patente di guida (se in possesso)
  • documento attestante la titolarità dell'alloggio
  • dichiarazione del proprietario o ricevuta di iscrizione del contratto all'Agenzia delle Entrate (se non si è proprietari dell'alloggio)
  • documentazione attestante la qualità di lavoratori (contratto di lavoro o ultima busta paga)

2.2) se non lavoratori:

  • dichiarazione di residenza
  • documento d'identità
  • patente di guida (se in possesso)
  • documento attestante la titolarità dell'alloggio
  • dichiarazione del proprietario o ricevuta di iscrizione del contratto all'Agenzia delle Entrate (se non si è proprietari dell'alloggio)
  • autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato (i paramentri sono definiti ogni anno sulla base dell'importo dell'assegno sociale)
  • assicurazione sanitaria in grado di coprire i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida almeno un anno, oppure la copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37)

2.3) se studenti:

  • dichiarazione di residenza
  • documento d'identità
  • patente di guida (se in possesso)
  • documento attestante la titolarità dell'alloggio
  • dichiarazione del proprietario o ricevuta di iscrizione del contratto all'Agenzia delle Entrate (se non si è proprietari dell'alloggio)
  • autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato (i paramentri sono definiti ogni anno sulla base dell'importo dell'assegno sociale)
  • assicurazione sanitaria in grado di coprire i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida almeno un anno, oppure la copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37)
  • documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto scolastico pubblico o privato

2.4) se familiari UE di cittadino di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3:

  • dichiarazione di residenza
  • documento d'identità
  • patente di guida (se in possesso)
  • documento attestante la titolarità dell'alloggio
  • dichiarazione del proprietario o ricevuta di iscrizione del contratto all'Agenzia delle Entrate (se non si è proprietari dell'alloggio)
  • documenti originali muniti di traduzione e legalizzazione attestanti la qualità familiare di cittadino comunitario già residente

3) I cittadini extracomunitari interessati al trasferimento di residenza devono presentare i seguenti documenti:

  • dichiarazione di residenza
  • documento d'identità
  • patente di guida (se in possesso)
  • documento attestante la titolarità dell'alloggio
  • dichiarazione del proprietario o ricevuta di iscrizione del contratto all'Agenzia delle Entrate (se non si è proprietari dell'alloggio)
  • permesso di soggiorno valido* **

* Se il permesso di soggiorno risulta scaduto è necessario presentare il permesso di soggiorno scaduto da non più di 60 giorni allegando la ricevuta postale attestante la richiesta di rinnovo del documento presentata entro 60 giorni sulla scadenza

** Se si è in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare è necessario presentare la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e la ricevuta rilasciata dallo sportello unico per l'immigrazione attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.

Costi

Il servizio è gratuito

Tempi

L'ufficiale d'anagrafe deve registrare la dichiarazione di residenza entro 2 giorni lavorativi dalla data di protocollazione e inviare una prima richiesta di accertamento della residenza alla Polizia Municipale. Entro 45 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della dichiarazione la Polizia Municipale deve eseguire l'accertamento della residenza: se l’accertamento non viene eseguito entro i termini previsti, l’ufficiale d’anagrafe chiude la pratica con esito positivo per decorrenza termini (silenzio-assenso); se invece l’accertamento viene eseguito e risulta sussistere la dimora abituale l'ufficiale d'anagrafe chiude la pratica di residenza con esito positivo, mentre se non risulta sussistere la dimora abituale l’ufficiale d’anagrafe invia la comunicazione di preavviso di rigetto della pratica di residenza a mezzo raccomandata A/R al cittadino, invitandolo a presentare, entro 10 giorni dalla data di ricezione dell’avviso, delle specifiche osservazioni per rivalutare gli elementi prodotti inizialmente. La comunicazione di preavviso di rigetto interrompe i termini previsti per la conclusione del procedimento (45 giorni), i quali ricominceranno a decorrere dall’inizio a partire dalla data di presentazione delle osservazioni. Se il cittadino non ritira la raccomandata A/R o non presenta le osservazioni nei termini previsti, l’ufficiale d’anagrafe invia la comunicazione di rigetto della pratica di residenza a mezzo raccomandata A/R al cittadino, invia la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza a mezzo PEC, come previsto dall’art.19, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, e chiude la pratica di residenza con esito negativo, dando seguito al ripristino. Se invece il cittadino ritira la raccomandata A/R e presenta le osservazioni nei termini previsti, l’ufficiale d’anagrafe invia una seconda richiesta di accertamento alla Polizia Municipale: se l’accertamento non viene eseguito entro i termini previsti, l’ufficiale d’anagrafe chiude la pratica con esito positivo per decorrenza termini (silenzio-assenso); se invece l’accertamento viene eseguito e risulta sussistere la dimora abituale l'ufficiale d'anagrafe chiude la pratica di residenza con esito positivo, mentre se non risulta sussistere la dimora abituale l’ufficiale d’anagrafe invia la comunicazione di rigetto della pratica di residenza a mezzo raccomandata A/R al cittadino, invia la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza a mezzo PEC, come previsto dall’art.19, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, e chiude la pratica di residenza con esito negativo, dando seguito al ripristino.

Normativa di riferimento

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228

Legge 15 luglio 2009, n. 94

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30

Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35)

Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80)

Circolare protocollo 27972/2020

Reclami ricorsi opposizioni

Referente: Mirko Becattini 055 8396522 - ufficio.anagrafe@comune.rufina.fi.it

Responsabile U.O: Lorella Bettini 055 8396523 - l.bettini@comune.rufina.fi.it

Funzionario area servizi alla persona: Sara Marroncini 055 8396528 - s.marroncini@comune.rufina.fi.it


Avverso il rigetto della pratica di residenza il cittadino può presentare ricorso al Prefetto di Firenze entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione di rigetto della pratica di residenza o al giudice ordinario entro i termini previsti dal codice di procedura civile.

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