La dichiarazione di residenza può essere presentata nelle seguenti modalità:
Dimora abituale nel Comune di Rufina
1) I cittadini italiani interessati al trasferimento di residenza devono presentare i seguenti documenti:
2) I cittadini comunitari interessati al trasferimento di residenza devono presentare i seguenti documenti:
2.1) se lavoratori:
2.2) se non lavoratori:
2.3) se studenti:
2.4) se familiari UE di cittadino di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3:
3) I cittadini extracomunitari interessati al trasferimento di residenza devono presentare i seguenti documenti:
* Se il permesso di soggiorno risulta scaduto è necessario presentare il permesso di soggiorno scaduto da non più di 60 giorni allegando la ricevuta postale attestante la richiesta di rinnovo del documento presentata entro 60 giorni sulla scadenza
** Se si è in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare è necessario presentare la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e la ricevuta rilasciata dallo sportello unico per l'immigrazione attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
Il servizio è gratuito
L'ufficiale d'anagrafe deve registrare la dichiarazione di residenza entro 2 giorni lavorativi dalla data di protocollazione e inviare una prima richiesta di accertamento della residenza alla Polizia Municipale. Entro 45 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della dichiarazione la Polizia Municipale deve eseguire l'accertamento della residenza: se l’accertamento non viene eseguito entro i termini previsti, l’ufficiale d’anagrafe chiude la pratica con esito positivo per decorrenza termini (silenzio-assenso); se invece l’accertamento viene eseguito e risulta sussistere la dimora abituale l'ufficiale d'anagrafe chiude la pratica di residenza con esito positivo, mentre se non risulta sussistere la dimora abituale l’ufficiale d’anagrafe invia la comunicazione di preavviso di rigetto della pratica di residenza a mezzo raccomandata A/R al cittadino, invitandolo a presentare, entro 10 giorni dalla data di ricezione dell’avviso, delle specifiche osservazioni per rivalutare gli elementi prodotti inizialmente. La comunicazione di preavviso di rigetto interrompe i termini previsti per la conclusione del procedimento (45 giorni), i quali ricominceranno a decorrere dall’inizio a partire dalla data di presentazione delle osservazioni. Se il cittadino non ritira la raccomandata A/R o non presenta le osservazioni nei termini previsti, l’ufficiale d’anagrafe invia la comunicazione di rigetto della pratica di residenza a mezzo raccomandata A/R al cittadino, invia la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza a mezzo PEC, come previsto dall’art.19, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, e chiude la pratica di residenza con esito negativo, dando seguito al ripristino. Se invece il cittadino ritira la raccomandata A/R e presenta le osservazioni nei termini previsti, l’ufficiale d’anagrafe invia una seconda richiesta di accertamento alla Polizia Municipale: se l’accertamento non viene eseguito entro i termini previsti, l’ufficiale d’anagrafe chiude la pratica con esito positivo per decorrenza termini (silenzio-assenso); se invece l’accertamento viene eseguito e risulta sussistere la dimora abituale l'ufficiale d'anagrafe chiude la pratica di residenza con esito positivo, mentre se non risulta sussistere la dimora abituale l’ufficiale d’anagrafe invia la comunicazione di rigetto della pratica di residenza a mezzo raccomandata A/R al cittadino, invia la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza a mezzo PEC, come previsto dall’art.19, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, e chiude la pratica di residenza con esito negativo, dando seguito al ripristino.
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Legge 15 luglio 2009, n. 94
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35)
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80)
Circolare protocollo 27972/2020
Referente: Mirko Becattini 055 8396522 - ufficio.anagrafe@comune.rufina.fi.it
Responsabile U.O: Lorella Bettini 055 8396523 - l.bettini@comune.rufina.fi.it
Funzionario area servizi alla persona: Sara Marroncini 055 8396528 - s.marroncini@comune.rufina.fi.it
Avverso il rigetto della pratica di residenza il cittadino può presentare ricorso al Prefetto di Firenze entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione di rigetto della pratica di residenza o al giudice ordinario entro i termini previsti dal codice di procedura civile.
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