REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 472/97
In caso di omessi, ritardati o insufficienti versamenti IMU, è possibile pagare la differenza di imposta, maggiorata degli interessi legali calcolati per giorni di ritardo e della sanzione ridotta, per sanare la violazione.
Sono previsti diversi tipi di "ravvedimento operoso" secondo i giorni di ritardo dalla scadenza del pagamento:
- Ravvedimento "sprint" entro 15 gg
- Ravvedimento "breve" entro 30 gg
- Ravvedimento "medio" entro 90 gg
- Ravvedimento "lungo" entro 365 gg
- Ravvedimento "biennale" entro 2 anni
- Ravvedimento "ultra biennale" sopra i 2 anni
Anche per l'omessa presentazione della Dichirazione IMU è possibile ravvedersi con le modalità previste nel Regolamento delle Entrate Comunali
Qualora sia già iniziata l’attività accertativa dell’Ente, la sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento non potrà essere abbattuta
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