Separazioni e Divorzio

Separazioni e Divorzio

Referente: Ufficiale di Stato Civile
Responsabile: Area servizi alla Persona Responsabile Umberto Cungi - Responsabile U.O. Angela Cavaciocchi
Indirizzo: via Piave, 5
Tel: 055 8396523/525
Fax: 0558397082
E-mail: servizi.demografici@comune.rufina.fi.it - ufficio.anagrafe@comune.rufina.fi.it
Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 - giovedì apertura pomeridiana dalle 15.00 alle 18.00. L'apertura pomeridiana del giovedì è sospesa nei mesi di luglio e agosto.

Modalità di richiesta

I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile devono presentarsi, negli orari di apertura dell 'ufficio di statio civile, con il proprio documento di identità in corso di validità.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
•    iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
•    trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
•    residenza di uno dei coniugi.

Requisiti del richiedente

I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale; saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensuale, a dodici mesi (12 mesi) nel caso di separazione giudiziale.

Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio
 
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori in comune o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa.
 
NON potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile:
- la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum)
- la regolamentazione dell'uso della casa coniugale.

La richiesta può essere presentata o nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

 

Documentazione da presentare

  • Documenti di identità;
  • (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale oppure 6 mesi in caso di separazione consensuale;
  • (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.

Iter procedura

L'Ufficiale di Stato Civile, ricevute le dichiarazioni dei due coniugi, li invita a comparire di fronte a sé, NON PRIMA di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, per la cosiddetta conferma dell'accordo.

Costi

All’atto dell’accordo dovrà essere corrisposto al Comune di Rufina il diritto fisso pari a € 16,00.

Il versamento può essere effettuato:

conto corrente postale n. 28369502 intestato a Comune di Rufina - Servizio di Tesoreria 

causale: diritti di segreteria Stato Civile

Conto Corrente Postale per versamenti di Tesoreria: 28369502 - See more at: http://www.comune.rufina.fi.it/iban-e-pagamenti-informatici#sthash.1omM7lWs.dpuf
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Informazioni

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno  un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale

Normativa di riferimento

Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in  Legge 10 Novembre 2014, n. 162

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