Somministrazione alimenti e bevande

Somministrazione alimenti e bevande

Ufficio: Sviluppo Economico
Referente: Angela Cavaciocchi
Responsabile: Umberto Cungi
Indirizzo: Palazzo comunale, via Piave n. 5 RUFINA (FI)
Tel: 055 8396523
Fax: 055 8397082
E-mail: bacco@comune.rufina.fi.it
Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 - giovedì apertura pomeridiana dalle 15.00 alle 18.00. L'apertura pomeridiana del giovedì è sospesa nei mesi di luglio e agosto.

Modalità di richiesta

Consegna al Protocollo della Modulistica allegata

Requisiti del richiedente

Attività di somministrazione di alimenti e bevande (Somministrazione temporanea)

Che requisiti deve avere
1. Requisiti oggettivi

L'attività temporanea di somministrazione e preparazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di impatto ambientale.
 

2. Requisiti soggettivi morali

Art. 71(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

3. Requisiti soggettivi professionali

non richiesti

4. Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l?esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:- permesso di soggiorno per lavoro autonomo - permesso di soggiorno per lavoro subordinato - permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro - permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare - permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, dlgs 25.07.98 n. 286) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri - permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore - permesso di soggiorno per motivi umanitari - permesso di soggiorno per attesa occupazione - permesso di soggiorno per motivi straordinari (L.06.03.98 n. 40 art. 5 c.6) .

Documentazione da presentare

- Notifica dell'attività alimentare Regolamento CE n. 852/2004 (vedi modello allegato)

- Segnalazione certificata di inizio attività art. 45 L.R. 28/2005 (vedi modello allegato)

Costi

Diritti di istruttoria scia alimentare € 30,00 con versamento presso la Tesoreria comunale Cassa di Risparmio di Firenze codice IBAN IT14Q0616038040000000006C01 oppure con versamento su ccp 28369502 intestato a Comune di Rufina Servizio di Tesoreria causale: Diritti di istruttoria scfia alimentare

Diritti sanitari notifica alimentare € 38,61 da versare su ccp n. 27344506 intestato a Asl 10 Firenze - Diritti sanitari igiene

Tempi

Immediata

Normativa di riferimento

- Regolamento CE n. 852/2004

- art. 45 L.R. 28/2005

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