MULTE - Rateizzazione

E’ possibile richiedere il pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie per una o più violazioni del Codice della Strada, purchè siano state accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo superiore a 200,00 euro e si versi in condizioni economiche disagiate. La presentazione della richiesta implica rinuncia a presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace avverso la sanzione.

Può avvalersi della facoltà della rateizzazione chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui sopra (10.628,16 euro) sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

La rateizzazione è consentita con le seguenti modalità:

  • Fino a 2.000,00 €                >>  12 rate
  • Da 2.001,00 a 5.000,00 €   >>  24 rate
  • Oltre 5.001,00 €                  >>  60 rate

 

L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 euro; le rate mensili sono gravate da interessi al tasso previsto dall’art. 21, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Le somme rimanenti saranno riscosse coattivamente in un’unica soluzione secondo le procedure stabilite dall’art. 206 Codice della Strada.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.

Avverso il provvedimento che respinge l'istanza di rateazione della sanzione pecuniaria è ammessa opposizione dinnanzi al Giudice di Pace.

  • DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Dichiarazione sostitutiva unica ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
Una marca da bollo da 16,00 euro da apporre sulla domanda.

  • TEMPI DI RILASCIO 

Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di pagamento rateale, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il suddetto termine di novanta giorni senza che sia stata adottata la decisione, l'istanza si intende respinta (silenzio rigetto).

In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata nel verbale deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa.

  • DOVE PRESENTARE DOMANDA

Ufficio di Polizia locale Unione dei comuni Valdarno e Valdisieve sezioni di Rufina - Via Piave, 5 50068 Rufina (FI)

Orario apertura uffici: Martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 - Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

- Suonare  campanello -

Informazioni telefoniche:  lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30 - Tel. 055 8396530/528

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC): plucvv@postacert.toscana.it

  • NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 202 bis (Codice della Strada).

Ultimo aggiornamento: Sab, 04/08/2018 - 13:32