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Separazioni e Divorzio

Servizio attivo

Dettagli

Separazioni e Divorzio

A chi è rivolto

 

I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale; saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensuale, a dodici mesi (12 mesi) nel caso di separazione giudiziale.


Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori in comune o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

- attribuzione assegno periodico

- la sua revoca

- la sua revisione quantitativa.

 

Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile:

- la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum)

- la regolamentazione dell'uso della casa coniugale.


La richiesta può essere presentata o nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

Come fare

I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile devono presentarsi, negli orari di apertura dell 'ufficio di statio civile, con il proprio documento di identità in corso di validità.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
•    iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
•    trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
•    residenza di uno dei coniugi.

Cosa serve

  • Documenti di identità;
  • (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale oppure 6 mesi in caso di separazione consensuale;
  • (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.

Cosa si ottiene

Attestazione di avvenuta comunicazione

Tempi e scadenze

Rilascio immediato

Quanto costa

All’atto dell’accordo dovrà essere corrisposto al Comune di Rufina il diritto fisso pari a € 16,00.

Il versamento può essere effettuato:

conto corrente postale n. 28369502 intestato a Comune di Rufina - Servizio di Tesoreria 

causale: diritti di segreteria Stato Civile

Conto Corrente Postale per versamenti di Tesoreria: 28369502 - See more at: http://www.comune.rufina.fi.it/iban-e-pagamenti-informatici#sthash.1omM7lWs.dpuf
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Procedure collegate all'esito

L'Ufficiale di Stato Civile, ricevute le dichiarazioni dei due coniugi, li invita a comparire di fronte a sé, NON PRIMAdi 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, per la cosiddetta conferma dell'accordo.

Accedi al servizio

Municipio

Palazzo comunale di Rufina

Via Piave, 5 - 50068 Rufina

Ulteriori informazioni

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno  un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Stato Civile

Lo Stato Civile riguarda le registrazioni di nascite, morti e matrimoni.
Gli uffici curano la redazione degli atti di nascita, cittadinanza, pubblicazione di matrimonio e morte; aggiornano, attraverso le annotazioni, gli atti conservati in archivio e ne rilasciano la certificazione.
Gestisce la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva e la registrazione dei congedi.

Normativa di riferimento

Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in  Legge 10 Novembre 2014, n. 162

Ultimo aggiornamento:

27/11/2024, 09:50