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IMU - Informazioni regolamento e aliquote

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IMU - Imposta Municipale Propria

A chi è rivolto

Ai sensi dell'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2020 sono state abrogate le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina della Iuc (Imposta unica comunale), limitatamente alla disciplina dell'Imposta municipale propria (Imu) e del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), fermo restando quanto previsto per la Tassa sui rifiuti (Tari).
Pertanto è stata prevista la soppressione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) ed è stata riscritta la disciplina dell' Imu, realizzando l'accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate a Tasi e dando vita alla nuova IMU.
L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che la nuova IMU sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell’art. 8 e al comma 9, dell’art. 9, del Decreto Legislativo n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ha come presupposto il possesso qualificato di immobili, ossia non la semplice detenzione (non rileva la disponibilità dell’immobile), bensì, ai sensi dell’art. 1140 del Codice Civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi.
La fattispecie imponibile è rappresentata da fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili.
Ogni tipologia di immobile ha una diversa base imponibile.

Fabbricati.
Per fabbricato, si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente al fabbricato (particelle graffate); il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
Per abitazione principale, si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore  dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Costituiscono presupposto dell'imposta solo le abitazioni principali “di lusso” di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per pertinenze dell’abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo.
Dall'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono € 200,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Sono considerate abitazioni principali assimilate:
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (cosiddetto housing sociale), adibiti ad abitazione principale, come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata
d) casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo.
Per anziano, si intende la persona che ha compiuto il 65-esimo anno di età e, per disabile, la persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/92, oppure la persona con grado di invalidità al 100% oppure priva di vista ai sensi delle Leggi nn. 382/70 e 138/81, oppure sordomuta ai sensi delle Leggi nn. 381/70 e 95/2006.
Aree edificabili.
Per area fabbricabile, si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate  secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Non sono considerati fabbricabili – limitatamente alla quota di possesso - i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99/04, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Andranno, invece, assoggettati come area fabbricabile i fabbricati privi di rendita catastale appartenenti alla categoria catastale F come i fabbricati collabenti, se lo strumento urbanistico non ne esclude il recupero, i fabbricati in corso di costruzione e i fabbricati in corso di definizione.

Sono esenti dall' Imu:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9
c) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all’art. 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (eccetto gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile) e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222
In caso di utilizzo misto dell'immobile (non commerciale e commerciale), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività; qualora non sia possibile identificarla, l'esenzione si applica solo in proporzione all'utilizzo non commerciale dell'immobile e dovrà essere indicata in apposita dichiarazione.
h) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
i) le abitazioni assimilate alle abitazioni principali, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
j) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della Legge n. 984/77 secondo i criteri contenuti nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99/04, indipendentemente dalla loro ubicazione e i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente dal possesso e dalla conduzione.
Dal 2022 sono esenti IMU i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione.
Sono esenti IMU (articolo 1, c. 81, della Legge n. 197 del 29.12.2022) gli immobili non utilizzabili né disponibili, occupati abusivamente e per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.


Le aliquote sono tratte dalla Delibera di Consiglio comunale n. 100 Del 30-12-2024 ancora in vigore.
 

Come fare

L'imposta dovuta annualmente deve essere calcolata dal contribuente oppure è possibile rivolgendosi ai CAF (Centri di assistenza fiscale) o ad un professionista.
la base imponibile, ai sensi del comma 745, è costituita dal valore dell'immobile determinato nel modo seguente:
Per i fabbricati iscritti in catasto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
•    160 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie A (esclusa A/10) e C/2, c/6 e C/7
•    140 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie B e C/3, C/4 e C/5
•    80 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D/5
•    80 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie A/10
•    65 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D escluso D/5
•    55 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie C/1
per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni s'intendono i fabbricati accatastati nella categoria che ne indica la ruralità A/6 e D/10 e quelli che possiedono l'apposita annotazione catastale a seguito dell'attestazione dei requisiti di ruralità.
per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita c.d. “beni merce”, s'intendono i fabbricati, ultimati e accatastati, costruiti o ristrutturati e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. In esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2022 (comma 751);
per le aree fabbricabili (comma 746, terzo periodo) il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici (generali e/o attuativi) avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno se necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tale valore, non essendo deliberati parametri comunali, deve essere determinato attraverso stima di Parte.
 

Cosa serve

Per il calcolo dell'IMU occorre disporre della rendita catastale fabbricato o del valore venale dell'area fabbricabile.

Cosa si ottiene

Una volta effettuato il calcolo si ottiene un documento di pagamento F24 sia in acconto che a saldo con il quale si può procedere al pagamento.

Tempi e scadenze

l'IMU è un'imposta annuale e si paga o in un'unica soluzione entro il 16 giugno o in due rate di acconto e saldo rispettivamente il 16 giugno e 16 dicembre. 
Se festivi la scadenza si protrae al primo giorno feriale.
 

Quanto costa

LA BASE IMPONIBILE E’ RIDOTTA DEL 50% (comma 747) PER:
- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (lett. a);
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'inagibilità per i fabbricati o inabitabilità per gli alloggi è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità da parte di un tecnico abilitato;
- Immobili concessi in comodato:
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
•    il contratto sia registrato
•    il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9
•    il soggetto passivo attesti il possesso dei suddetti requisiti mediante la dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

L’IMPOSTA E’ RIDOTTA AL 75% PER:
Immobili locati a canone concordato
L’imposta è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431; il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo. Per i contratti di concordato stipulati dopo il 16/01/2017 e dopo il nuovo accordo territoriale sottoscritto il 20 Ottobre 2017 è necessaria la presentazione dell'attestazione di conformità rilasciata da almeno una organizzazione sindacale dei proprietari o degl'inquilini che hanno sottoscritto l'accordo.

L'IMPOSTA E’ RIDOTTA AL 50% PER:
- una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia (art. 1, comma 48, Legge 30/12/2020, n. 178), come nel 2021. Solo nel 2022 tale misura è stata ridotta al 37,5 per cento (Legge 30/12/2021, n. 234, articolo 1, comma 743)
Esenzioni
•    terreni agricoli
•    Immobili assimilati alle abitazioni principali con regolamento ovvero: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o persone con disabilità che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito di ricovero permanente a condizione che risulti non locata intendendo come tali quelle non fatte oggetto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate (art.3 comma 56 L.23/12/1996 n.662); In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
•    Immobili sotto elencati a condizione, pena di decadenza, che sia presentata dichiarazione entro il termine ordinario del 30 giugno dell'anno successivo utile ad indicare le unità immobiliari ai quali si applica il beneficio (esenzioni statali);
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al DM 22/04/2008
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.
- l'unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonchè dal personale del corpo dei Vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non è richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza.
- a decorrere dal 01/01/2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati.(art.1 c.751 L.160/2019)
- gli immobili non utilizzabili ne disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione
Modalità di pagamento
Il versamento dell’imposta potrà essere effettuato solo tramite il Mod F24 utilizzando gli appositi codici tributo;
In caso di imposta dovuta pari a 0 (zero) euro non si dovrà presentare alcuna documentazione.
 

Accedi al servizio

Municipio

Palazzo comunale di Rufina situato in Via Piave 5

Via Piave, 5 - 50068 Rufina

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Servizi Finanziari

Gli uffici si occupano di contabilità economico patrimoniale dell'Ente, gestione della cassa economale, entrate tributarie ed extra tributarie come: IMU, TARI, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, Canone lampade votive e Canone per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e coordinamento dell’attività di riscossione delle altre entrate patrimoniali.

Tributi

Gli uffici si occupano di contabilità economico patrimoniale dell'Ente, entrate tributarie ed extra tributarie come: IMU, TARI, addizionale comunale IRPEF, Canone per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e coordinamento dell’attività di riscossione delle altre entrate patrimoniali.
Ultimo aggiornamento:

07/03/2025, 09:21