Dal giorno 17 luglio 2013 e sino al 31 agosto 2013 è vietata, ai sensi dell’articolo 66 comma 7 del Regolamento Forestale della Toscana (n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.), ogni forma di abbruciamento di residui vegetali.
Dal giorno 17 luglio 2013 e sino al 31 agosto 2013 è vietata, ai sensi dell’articolo 66 comma 7 del Regolamento Forestale della Toscana (n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.), ogni forma di abbruciamento di residui vegetali in bosco, nei castagneti da frutto, entro e oltre la fascia di 200 metri contigua al bosco, agli arbuste ti ed agli impianti di arboricoltura da legno, fatte salve le attività in deroga di cui all’articolo 68 dello stesso Regolamento Forestale.
In allegato si pubblica l'Atto Dirigenziale.