A chi è rivolto
Ai cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, aventi i requisiti sotto elencati, i quali possono richiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello, entro la scadenza comunicata dal Comune attraverso avvisi pubblici emanati ogni due anni e generalmente negli anni pari
Requisiti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
- titolo di studio: scuola media inferiore per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise, scuola media superiore per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello
Non possono svolgere le funzioni di Giudice Popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di qualsiasi ordine e congregazione
Descrizione
Il giudice popolare è il cittadino italiano, iscritto all'Albo dei giudici popolari previa richiesta al comune di residenza, o d'ufficio, che viene chiamato, a titolo obbligatorio e a seguito di estrazione a sorte, a comporre le Corti di assise e le Corti di assise d'appello insieme ai due giudici togati (presidente e giudice a latere) partecipando alle udienze e alle decisioni contenute nelle sentenze.
Come fare
Le iscrizioni sono aperte ogni due anni (anni pari) e la richiesta deve essere presentata con l'apposito modulo di domanda entro il 31 luglio insieme alla copia della Carta d'Identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità:
- tramite PEC all’indirizzo comune.rufina@postacert.toscana.it (da indirizzo pec)
- tramite email all'indirizzo elettorale@comune.rufina.fi.it
- posta ordinaria (Comune di Rufina, Ufficio Urp, Via Piave, 5 – 50068 Rufina (FI)
- all' URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
Cosa serve
Per iscriversi è necessario compilare l'apposita domanda corredata dal documento d'identità valido.
Cosa si ottiene
Una volta verificati i requisiti necessari, si entra a far parte dell'Albo dei giudici popolari, ed è possibile essere nominati tra i componenti dei giudici popolari al Tribunale competente per territorio.
Tempi e scadenze
La domanda va presentata entro il 31 luglio .
Procedure collegate all'esito
Ogni due anni (anno pari) il Comune invita con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello.
Vengono formati gli elenchi verificando il possesso dei requisiti dei richiedenti. Tali elenchi sono quindi trasmessi al presidente del Tribunale competente per territorio.
Un'apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone l’elenco definitivo.
La competenza dell'atto finale spetta al Tribunale.
Accedi al servizio
Vincoli
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
Ulteriori informazioni
La normativa vigente prevede l’iscrizione all’Albo su richiesta dell’interessato, ma i Tribunali, ricevendo sempre meno richieste, raccomandano ai comuni l’iscrizione d’ufficio, previa verifica dei requisiti, allo scopo di permettere il regolare svolgimento delle attività delle Corti di Assise e di Assise d’Appello.
Qualora fosse necessario richiedere la cancellazione dall'Albo, è necessario inviare richiesta in carta libera, corredata di un documento di identità, specificando la motivazione per la quale si richiede la cancellazione, ai riferimenti indicati alla sezione Modalità di Richiesta.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Legge 10.4.1951 n.287