A chi è rivolto
A tutte le coppie eterosessuali e omosessuali composte da persone maggiorenni e di stato libero, aventi la residenza nella stessa abitazione, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, non interdette e non condannate per omicidio consumato o tentato dell’altra parte, sia di cittadinanza italiana che di cittadinanza straniera, iscritti in ANPR nel territorio del Comune; pertanto sono esclusi gli italiani residenti all’estero, indipendentemente che siano o non siano iscritti all’AIRE.
Descrizione
I conviventi di fatto hanno i seguenti diritti:
- diritto di rappresentanza: ogni convivente di fatto può designare l’altro, tramite la sottoscrizione di una designazione, allegando un documento in corso di validità, quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati nei seguenti casi:
- malattia in grado di portare all’incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute
- morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
- diritto inerente l’abitazione: In caso di morte del convivente di fatto, proprietario dell’abitazione di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di proseguire ad abitare nella suddetta abitazione per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, e in ogni caso non oltre i cinque anni. Se nell’abitazione abitano uno o più figli minori o disabili del convivente di fatto superstite, quest’ultimo ha diritto di proseguire ad abitare nella suddetta abitazione per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto inerente l’abitazione viene a mancare se il convivente di fatto superstite smette di abitare nell’abitazione di comune residenza oppure se instaura un legame di matrimonio, unione civile o di nuova convivenza di fatto
- diritto all’assegnazione della casa popolare: se nella redazione delle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari l’appartenenza a un nucleo familiare risulta essere un titolo di preferenza, i conviventi di fatto, a parità di condizioni, possono usufruire del suddetto titolo
- diritto di partecipazione agli utili dell’impresa: se un convivente di fatto lavora stabilmente all’interno dell’impresa dell’altro convivente di fatto può partecipare agli utili dell’impresa ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione al lavoro prestato. Se tra i conviventi di fatto esiste un rapporto di società o di lavoro subordinato il diritto di partecipazione viene a mancare
- tutore, curatore o amministratore di sostegno: un convivente di fatto ha la possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altro convivente di fatto
- risarcimento del danno: in caso di morte di un convivente di fatto per un illecito di un terzo, il convivente di fatto superstite ha diritto al risarcimento del danno stabilito sulla base degli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite
- contratto di convivenza: i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali riguardanti la vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, ovvero la sua sottoscrizione, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico
- diritto agli alimenti: in caso di cessazione della convivenza di fatto, se un convivente di fatto versa in stato di bisogno o non è in grado di provvedere al proprio mantenimento e se tutte le altre categorie previste dall’art. 433 del codice civile non sono in grado di sostentarlo, il giudice può stabilire il diritto per il convivente di fatto di ricevere dall’altro gli alimenti. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza di fatto e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438, comma 2, del codice civile
Come fare
La coppia può richiedere la costituzione della convivenza di fatto tramite le seguenti modalità:
presentandosi allo sportello dell’ufficio anagrafe nei giorni e negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) scrivendo a comune.rufina@postacert.toscana.it
a mezzo e-mail scrivendo a ufficio.anagrafe@comune.rufina.fi.it
a mezzo posta indirizzando la richiesta a Comune di Rufina - Ufficio anagrafe – Via Piave, 5, 50068, Rufina (FI)
Cosa serve
La coppia deve compilare e sottoscrivere la "Dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto", allegando un documento d’identità in corso di validità di ognuno.
Cosa si ottiene
La costituzione della convivenza di fatto.
Tempi e scadenze
Entro 2 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta l’ufficiale d’anagrafe provvede a inserire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto negli archivi anagrafici e a richiedere alla Polizia Municipale l’accertamento della dichiarazione. Entro 45 giorni decorrenti dalla data di inserimento della dichiarazione la Polizia Municipale deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge: se l’accertamento non viene eseguito entro i termini previsti, l’ufficiale d’anagrafe chiude la pratica con esito positivo per decorrenza termini (silenzio-assenso); se invece l’accertamento viene eseguito e risultano sussistere i requisiti previsti dalla legge l'ufficiale d'anagrafe chiude la pratica con esito positivo, mentre se non risultano sussistere i requisiti previsti dalla legge l’ufficiale d’anagrafe invia la comunicazione di preavviso di rigetto della pratica a mezzo raccomandata A/R alla coppia, invitandola a presentare, entro 10 giorni dalla data di ricezione dell’avviso, delle specifiche osservazioni per rivalutare gli elementi prodotti inizialmente. La comunicazione di preavviso di rigetto interrompe i termini previsti per la conclusione del procedimento (45 giorni), i quali ricominceranno a decorrere a partire dalla data di presentazione delle osservazioni. Se la coppia non ritira la raccomandata A/R o non presenta le osservazioni nei termini previsti, l’ufficiale d’anagrafe invia la comunicazione di rigetto della pratica a mezzo raccomandata A/R alla coppia e chiude la pratica con esito negativo. Se invece il cittadino ritira la raccomandata A/R e presenta le osservazioni nei termini previsti, l’ufficiale d’anagrafe invia una seconda richiesta di accertamento alla Polizia Municipale: se l’accertamento non viene eseguito entro i termini previsti, l’ufficiale d’anagrafe chiude la pratica con esito positivo per decorrenza termini (silenzio-assenso); se invece l’accertamento viene eseguito e risultano sussistere i requisiti previsti dalla legge l'ufficiale d'anagrafe chiude la pratica con esito positivo, mentre se non risultano sussistere i requisiti previsti dalla legge l’ufficiale d’anagrafe invia la comunicazione di rigetto della pratica a mezzo raccomandata A/R alla coppia e chiude la pratica di residenza con esito negativo.
Quanto costa
Non sono previsti costi.
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Legge del 20 maggio 2016, n. 76
- Artt. 433 e 438 del codice civile