A chi è rivolto
Alle persone che desiderano essere cremate alla loro morte.
Al coniuge o persona unita civilmente al defunto oppure, in mancanza di essi, ai parenti di sangue più prossimi, individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile.
Descrizione
La cremazione è la riduzione in cenere della salma e avviene in appositi forni crematori, previa autorizzazione da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso o in cui si trovano i resti mortali.
L’autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall’ufficiale di Stato Civile, nel rispetto della volontà espressa dalla persona defunta o dai suoi familiari.
Come fare
È necessario presentare la richiesta di autorizzazione alla cremazione debitamente compilata e firmata, unitamente a una copia del documento di identità e due marche da bollo da € 16.00 l’una.
Cosa serve
- Certificato di esclusione di ipotesi di reato rilasciato dal medico necroscopo oppure nulla osta rilasciato dall’Autorità Giudiziaria;
- Dichiarazione da parte della persona deceduta della volontà di essere cremata;
tale dichiarazione, nel caso la persona deceduta fosse iscritta a una società o associazione di cremazione,è già espressa dal presidente della società/associazione stessa.
In caso di mancanza di dichiarazione di volontà da parte della persona defunta è necessario presentare dichiarazione del coniuge o persona unita civilmente oppure, in mancanza di essi, dei parenti più prossimi.
Nel caso di più parenti dello stesso grado, la dichiarazione deve essere presentata dalla maggioranza di essi.
In caso di minori o interdetti, la volontà alla cremazione può essere espressa dai loro legali rappresentanti. - Documento di identità di ogni dichiarante;
Cosa si ottiene
L’autorizzazione alla cremazione.
Tempi e scadenze
Se la domanda e la documentazione allegata sono complete, l'autorizzazione viene rilasciata entro 2 giorni dalla richiesta, fatti salvi i tempi di risposta nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriore documentazione d’ufficio (ad esempio nulla osta dell’autorità giudiziaria o consolare).
Quanto costa
- Autorizzazione alla cremazione: presentare due marche da bollo da €16.00 (una per la richiesta di cremazione e una per l’autorizzazione), per un totale di € 32.00.
- Cremazione: per conoscere i costi rivolgersi alle società/associazioni che effettuano servizio di cremazione.
Procedure collegate all'esito
L’autorizzazione alla cremazione deve essere presentata al Tempio Crematorio prescelto.
Le ceneri derivanti dalla cremazione, su richiesta degli aventi titolo, potranno essere tumulate, inumate in sepolture, acquisite in affido o avviate in dispersione.
Ulteriori informazioni
Dispersione delle ceneri:
consiste nello spargimento delle stesse in un’area secondo le modalità stabilite dalla legge.
La dispersione autorizzata ai sensi di legge, può essere effettuata:
• dal coniuge, dai figli;
• in mancanza di coniuge e di figli tale facoltà spetta ad altri familiari aventi diritto, o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto;
• in mancanza al personale autorizzato dal Comune.
L’autorizzazione alla dispersione è concessa:
• in montagna, a distanza di oltre 200 mt. da centri e insediamenti abitativi
• in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa
• nei laghi, a oltre cento metri dalla riva
• nei corsi d’acqua e nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti
• in aree naturali appositamente individuate nell’ambito delle aree di propria pertinenza dai Comuni, dalle Province e dalla Regione
• fuori dai centri abitati, in aree private, con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro
Il Comune di Rufina non ha individuato alcuna area specifica per la dispersione delle ceneri, la iù vicina, individuata nel Comune di Pontassieve e l’area naturale in zona "I Villini", Viale Diaz, all'altezza della confluenza tra i fiumi Arno e Sieve zona denominata "La Draga"
La dispersione è vietata nei centri abitati così come definiti dal nuovo Codice della Strada.
Per la dispersione in natura è necessaria acquisire il nulla-osta del Comune in cui dovrà avvenire la dispersione.
Ad oggi nel Comune di Rufina non è possibile disperdere le ceneri all'interno dei Cimiteri
Affidamento urna cineraria:
l'affidamento personale delle ceneri consiste nella consegna dell’urna cineraria per la conservazione. Non è ammessa la conservazione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
L'affidamento dell'urna cineraria del defunto per la sua conservazione è consentito sia per volontà espressa in vita del defunto, sia manifestata successivamente dal coniuge o, in mancanza, dai parenti più stretti (secondo le indicazioni del Codice Civile) e autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di dove si trovano i resti mortali.
Può essere affidataria dell'urna qualunque persona scelta liberamente dallo stesso defunto o da chi può manifestarne la volontà.
Il luogo ordinario di conservazione è la residenza della persona affidataria, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda di affidamento delle ceneri per la loro conservazione può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto.
L'affidatario o gli aventi causa sono tenuti a comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute e a consentire, in qualunque momento controlli sia sull'effettiva collocazione sia sulle condizioni di conservazione dell'urna.
In caso di decesso dell'affidatario, potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza, l'urna dovrà essere consegnata al cimitero.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
• Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteri, in vigore dal 1999 ultima modifica 04/02/2010 (per visualizzare il - Regolamento cliccare su Amministrazione Trasparente sulla home page del sito web del Comune di Rufina, Disposizioni generali, Atti generali)
• D.P.R. 396/00 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile
• D.P.R. 285/90 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria
• Legge 30.03.2001 n. 130 /2001– Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
• legge Regione Toscana n.29/2024 - Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti